Ricongiungimento familiare in Svizzera: chi, quando, a quali condizioni
Coniugi e figli celibi o nubili sotto i 18 anni possono raggiungere la famiglia in Svizzera. Per i cittadini svizzeri e i titolari di un permesso C esiste un diritto; per i permessi B e L decide l’autorità. Il ricongiungimento va chiesto entro cinque anni, per i figli sopra i dodici anni entro dodici mesi.
Chi può far venire la famiglia?
| Chi vive in Svizzera | Diritto al ricongiungimento | Condizioni |
|---|---|---|
| Cittadina o cittadino svizzero | Diritto | vivere insieme (LStrI art. 42) |
| Permesso C | Diritto | vivere insieme, abitazione, nessun aiuto sociale, lingua, nessuna prestazione complementare (LStrI art. 43) |
| Permesso B | nessun diritto, l’autorità può concederlo | come per il permesso C (LStrI art. 44) |
| Permesso L | nessun diritto, permesso di dimora temporanea possibile | vivere insieme, abitazione, né aiuto sociale né prestazioni complementari (LStrI art. 45) |
Le regole nel dettaglio
- Coniugi e figli celibi o nubili sotto i 18 anni di cittadini svizzeri hanno diritto a un permesso di dimora se vivono insieme. Dopo cinque anni i coniugi hanno diritto al permesso C se adempiono i criteri d’integrazione; i figli sotto i dodici anni subito. (LStrI art. 42)
- Coniugi e figli celibi o nubili sotto i 18 anni di titolari di un permesso C hanno diritto a un permesso di dimora se vivono insieme, dispongono di un’abitazione adeguata, non dipendono dall’aiuto sociale, si esprimono nella lingua nazionale (al rilascio basta l’iscrizione a un corso; la condizione linguistica non vale per i figli) e se la persona che chiede il ricongiungimento non riceve prestazioni complementari. (LStrI art. 43)
- Per le famiglie di titolari di un permesso B valgono le stesse condizioni, ma non esiste un diritto: l’autorità può rilasciare il permesso. (LStrI art. 44)
- Alle famiglie di titolari di un permesso L può essere rilasciato un permesso di dimora temporanea se vivono insieme, dispongono di un’abitazione adeguata e non hanno bisogno di aiuto sociale né di prestazioni complementari. (LStrI art. 45)
- Termine: il ricongiungimento familiare va chiesto entro cinque anni, per i figli sopra i dodici anni entro dodici mesi. Il termine decorre dal rilascio del permesso o dalla nascita del vincolo familiare; più tardi solo per gravi motivi familiari. (art. LStrI 47, OASA 73)
- Lingua nel ricongiungimento familiare: per la proroga del permesso i coniugi devono avere almeno il livello A1 orale nella lingua nazionale del luogo di domicilio; per il permesso C A2 orale e A1 scritto. (OASA art. 73a, 73b)
Permesso C: il permesso di domicilio →
Permesso B: il permesso di dimora →
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Fonti: UST: bilancio demografico e popolazione residente secondo il tipo di permesso · LStrI · OASA · LCit · SEM · SLI-2026-10-10.39
Domande frequenti
Quanto tempo ho per il ricongiungimento familiare?
Termine: il ricongiungimento familiare va chiesto entro cinque anni, per i figli sopra i dodici anni entro dodici mesi. Il termine decorre dal rilascio del permesso o dalla nascita del vincolo familiare; più tardi solo per gravi motivi familiari.
Quali conoscenze linguistiche deve avere il mio coniuge?
Lingua nel ricongiungimento familiare: per la proroga del permesso i coniugi devono avere almeno il livello A1 orale nella lingua nazionale del luogo di domicilio; per il permesso C A2 orale e A1 scritto.
Con il permesso B ho diritto al ricongiungimento familiare?
Per le famiglie di titolari di un permesso B valgono le stesse condizioni, ma non esiste un diritto: l’autorità può rilasciare il permesso.
Quando il mio coniuge ottiene il permesso C?
Coniugi e figli celibi o nubili sotto i 18 anni di cittadini svizzeri hanno diritto a un permesso di dimora se vivono insieme. Dopo cinque anni i coniugi hanno diritto al permesso C se adempiono i criteri d’integrazione; i figli sotto i dodici anni subito.
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