Lasciare la Svizzera: cosa devi fare
Chi si trasferisce all’estero notifica la partenza al comune al più tardi 14 giorni prima. Con la notifica il permesso per stranieri si estingue; su richiesta il permesso C può essere mantenuto fino a quattro anni. Nel 2025 133’829 persone sono partite per l’estero (UST).
1. Notificare la partenza al comune
- Chi si trasferisce all’estero si disdice presso il comune al più tardi 14 giorni prima della partenza. (OASA art. 15 cpv. 2)
2. Cosa succede al tuo permesso
- Il permesso si estingue con la notifica della partenza all’estero. Senza notifica il permesso L si estingue dopo tre mesi, i permessi B e C dopo sei mesi. Su richiesta il permesso C può essere mantenuto fino a quattro anni. (LStrI art. 61)
3. Mantenere il permesso C
- La domanda di mantenimento del permesso C va presentata prima della scadenza dei sei mesi. Visite, vacanze o viaggi d’affari in Svizzera non interrompono il termine. (OASA art. 79 cpv. 2)
4. Naturalizzazione: il soggiorno è considerato abbandonato
- I soggiorni con permesso di dimora o di domicilio contano interamente, l’ammissione provvisoria (F) per metà. Chi notifica la partenza all’estero o vive effettivamente più di sei mesi all’estero ha abbandonato il soggiorno. (LCit art. 33)
AVS, cassa pensioni e pilastro 3a alla partenza
Cosa succede alla tua previdenza alla partenza dipende dalla destinazione: UE/AELS o un altro Stato, e dall’esistenza di una convenzione di sicurezza sociale con il tuo Stato d’origine.
Cassa pensioni (2° pilastro)
- Chi lascia definitivamente la Svizzera può chiedere il pagamento in contanti dell’avere della cassa pensioni (prestazione d’uscita). Le persone sposate o in unione domestica registrata hanno bisogno del consenso scritto del coniuge o del partner. (LFLP art. 5 cpv. 1)
- Eccezione: chi resta assicurato obbligatoriamente per vecchiaia, morte e invalidità in uno Stato dell’UE, in Islanda o in Norvegia, o abita nel Liechtenstein, non può prelevare in contanti la parte obbligatoria (avere di vecchiaia LPP); viene versata solo la parte sovraobbligatoria. (LFLP art. 25f)
- Ciò che non viene versato resta in Svizzera su un conto o una polizza di libero passaggio. Senza comunicazione dell’assicurato, la cassa pensioni trasferisce l’avere all’istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni. (LFLP art. 4)
Pilastro 3a
- L’avere del pilastro 3a può essere prelevato anticipatamente se sono adempiute le condizioni per un pagamento in contanti secondo la legge sul libero passaggio, quindi anche in caso di partenza definitiva dalla Svizzera. (OPP 3 art. 3 cpv. 2 lett. d)
AVS (1° pilastro)
- Gli stranieri ricevono una rendita AVS solo finché abitano in Svizzera, salvo che una convenzione di sicurezza sociale con il loro Stato d’origine preveda altrimenti. I cittadini svizzeri ricevono la rendita anche all’estero. (LAVS art. 18 cpv. 2)
- Gli stranieri di Stati senza convenzione di sicurezza sociale possono chiedere il rimborso dei contributi AVS se hanno versato contributi per almeno un anno intero, non hanno diritto a una rendita e né loro, né il coniuge, né i figli sotto i 25 anni abitano più in Svizzera. Sono rimborsati solo i contributi effettivamente versati, senza interessi. (art. LAVS 18, OR-AVS 1, OR-AVS 2)
- Gli svizzeri e i cittadini UE/AELS che vivono fuori dall’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se sono stati assicurati obbligatoriamente per almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima. Chi esercita un’attività lucrativa paga l’8,7 per cento del reddito, almeno 870 franchi all’anno. (LAVS art. 2)
Imposte sui versamenti all’estero
- Chi abita all’estero e riceve prestazioni di una cassa pensioni svizzera o del pilastro 3a paga un’imposta alla fonte in Svizzera: per l’imposta federale diretta l’1 per cento sulle rendite e, per le prestazioni in capitale, secondo l’articolo 38 capoverso 2. I cantoni riscuotono inoltre la propria imposta alla fonte. (LIFD art. 96)
UFAS: elenco delle convenzioni di sicurezza sociale · AVS/AI: promemoria internazionale
Il pilastro 3a quando lasci la Svizzera
Chi lascia definitivamente la Svizzera può prelevare il pilastro 3a in anticipo (UFAS). Il prelievo è tassato separatamente; il calcolatore mostra l’importo per ogni comune. (BSV)
Partenze per l’estero dal 1981
Immigrazione ed emigrazione →
Permessi di soggiorno in Svizzera: tutti i permessi e le cifre →
Fonti: UST: bilancio demografico e popolazione residente secondo il tipo di permesso · LStrI · OASA · LCit · SEM · BSV · SLI-2026-10-10.39
Domande frequenti
Quanto tempo prima della partenza devo notificarla?
Chi si trasferisce all’estero si disdice presso il comune al più tardi 14 giorni prima della partenza.
Cosa succede al mio permesso B o C?
Il permesso si estingue con la notifica della partenza all’estero. Senza notifica il permesso L si estingue dopo tre mesi, i permessi B e C dopo sei mesi. Su richiesta il permesso C può essere mantenuto fino a quattro anni.
Posso mantenere il permesso C se emigro?
La domanda di mantenimento del permesso C va presentata prima della scadenza dei sei mesi. Visite, vacanze o viaggi d’affari in Svizzera non interrompono il termine.
Il tempo all’estero conta per la naturalizzazione?
I soggiorni con permesso di dimora o di domicilio contano interamente, l’ammissione provvisoria (F) per metà. Chi notifica la partenza all’estero o vive effettivamente più di sei mesi all’estero ha abbandonato il soggiorno.
Posso prelevare il pilastro 3a quando lascio la Svizzera?
Sì, chi lascia definitivamente la Svizzera può prelevare il pilastro 3a in anticipo (UFAS). L’imposta sul prelievo dipende dal comune.
Informazione, non consulenza legale. Fanno stato le leggi e la decisione dell’ufficio cantonale della migrazione.
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